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Agnana: La soprintendenza esprime parere contrario alla realizzazione del Parco eolico

Pubblichiamo di seguito in modo integrale la lettera del Ministero della Cultura – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Oggetto: AGNANA (RC)

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii Nuovo Avvio procedura, invio telematico e richiesta verifica completezza documentale – commi 2 e 3. Progetto: PARCO EOLICO “AGNANA” E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Proponente: SKI23 s.r.l.
Progettazione: Ing. Alberto Voltolina
Comuni d’intervento: Comune di Agnana, Mammola e Siderno (RC)
Parere vincolante ai sensi dell’art. 146 commi 5, 8 e 9 e artt. 21 e 22 del D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.
Atto: PARERE CONTRARIO
Risposta a nota prot. 131798 del 28.02.2025 – Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Pratica n. 36 del 28.07.2022

Con riferimento all’istanza in oggetto, prot. n. 131798 del 28.02.2025 acquisita agli atti al prot. n. 2880-A del 06.03.2025, finalizzata alla comunicazione di riavvio della procedura e quindi alla verifica della completezza documentale ai sensi dell’art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto in epigrafe e con la quale contestualmente si chiedeva al Proponente di “fornire adeguata attestazione in merito alla eventuale sussistenza di vincoli di uso civico”,

ESAMINATA la documentazione tecnico-progettuale scaricata dal portale Calabria SUAP “Sportello Ambiente” Pratica n. 36, relativa alla richiesta in oggetto;

PREMESSO che la materia di energie rinnovabili è disciplinata a livello nazionale, in particolare dalle “Linee gui- da per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – D.M. 10.09.2010 e ss.mm.ii., non ultimo il D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico sulle Rinnovabili (FER) e, sotto il profilo ambientale, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – T.U. Ambiente;

PREMESSO che la Regione Calabria si è dotata di QTRP, approvato con deliberazione n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016;

VISTO che il suddetto Parco Eolico si inserisce in un contesto paesaggistico con molteplici elementi sottoposti a tutela paesaggistica e monumentale ai sensi della Parte seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 unitamente ad elementi di pregio riconosciuti, perimetrati e salvaguardati dal QTRP della Regione Calabria, approvato con deliberazione n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016;

CONSIDERATO che, per quanto si evince dalla documentazione trasmessa, il progetto in epigrafe prevede la realizzazione di un “Parco Eolico” costituito da 5 aerogeneratori, installati su altrettante torri con rotori a tre pale, di potenza unitaria pari a 6 MW ed altezza totale TIP 200 mt, una stazione elettrica di connessione e consegna ed infine di una linea di connessione tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione/installazione di:

–  N° 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW con altezza totale TIP 200 mt;

–  5 cabine di trasformazione poste all’interno della torre di ogni aerogeneratore;

–  Plinti e pali di fondazione degli aerogeneratori;

–  5 piazzole di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio;

–  Piazzole temporanee per il montaggio del braccio gru;

–  Piazzola temporanea di cantiere e manovra;

–  Nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 4,9 km;

–  Un cavidotto interrato interno in media tensione che collega prima gli aerogeneratori alla cabina di

raccolta/smistamento, e poi la cabina alla Stallo Utente a 150 kV;

–  Stallo Utente a 150 kV per la connessione, che verrà realizzato in adiacenza alla SE di nuova realizzazione e

collegato alla nuova SE con sbarre AT a 150 kV;

–  Nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN TERNA 150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP

Rocella Ionica – CP Locri” le cui “dimensioni massime ipotizzate per l’intera stazione elettrica 150 kV sono di circa 80 m x 89 m comprensivi dell’area effettiva della SE; il tutto verrà recintato con apposita recinzione in muratura. L’accesso sarà possibile dal passo carrabile posizionato sul lato più facilmente accessibile. Attorno all’area effettiva di costruzione della SE, si sono considerati 5 m come dà indicazioni Terna, per un totale di 90 m x 99 m. Le strade pubbliche per raggiungere la SE e quelle di accesso alla stessa verranno adeguate in modo da garantire il passaggio di tutti i mezzi sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio della SE stessa”. Per quanto riguarda la consegna ed infine di una linea di connessione tra gli aerogeneratori e la stazione elettrica è stato previsto di utilizzare dei sostegni esistenti e di aggiungerne di nuovi con le stesse caratteristiche.

 

 

 

TENUTO CONTO di quanto espresso durante la prima riunione di conferenza sincrona tenutasi in data 21.10.2025 ed evidenziato che in tale occasione è stato messo agli atti che la richiesta di integrazioni 3965-P del 02.04.2025 di questo ufficio non era stata ottemperata;

VISTA la convocazione prot. n. 14948-A del 09.12.2025, per la seconda seduta di conferenza in modalità sincrona per il giorno 16 dicembre alle ore 10.30;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla ditta SKI 23 Srl ed assunta al prot. n. 15247-A del 16.12.2025 di questo ufficio, con la quale si segnalava che le integrazioni da noi richieste erano state caricate sul Portale Calabria SUAP;

TENUTO CONTO di quanto espresso durante la suddetta seconda Riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16.12.2025;

VISTA la comunicazione della ditta SKI 23 Srl inviata a questo ufficio a mezzo Pec in data 19.12.2025 ed assunta al prot. n. 15537-A del 22.12.2025, con la quale si informava che le integrazioni erano state caricate sul Portale Calabria SUAP;

VISTA la nota della REGIONE CALABRIA – DIP. AMBIENTE E TERRITORIO – SETT. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI acquisita al protocollo di questo ufficio n. 1391-A del 06.02.2026 con cui si trasmettevano i verbali delle sedute di conferenza sincrona sopra menzionate;

ESAMINATA la documentazione integrativa prodotta, la quale, pur non esaurendo integralmente ogni profilo di approfondimento richiesto, fornisce ulteriori elementi di valutazione sufficienti a consentire allo scrivente Ufficio l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATI i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai comuni ed evidenziato che nel certificato del Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Agnana in data 11/06/2025 con prot. n. 5087 risultano diverse particelle gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’Art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs 42/2004 ed in particolare le ”particelle ricadenti nel foglio 3 particelle n° 241, 248, 242, 249, 176, 203, 175, 174, 392,, 260, 263, 218, 217, 216, 243, 245, 246, 256, 257, 265, 266, 267, 207 risultano gravati dal vincolo di uso civico all’interno del Demanio San Basilio giusto Decreto Regione Calabria n. 1282 del 1282 del 03/11/20216 [sic]” e la particella “87 risulta gravata dal vincolo di uso civico all’interno del Demanio Tomeo giusto Decreto Regione Calabria n. 1282 del 1282 del 03/11/20216 [sic]” sempre del medesimo Foglio n. 3;

VERIFICATO che le particelle 175, 207, 216, 218, 256, 257, 260, 263, 265, 266, 267, 392 del Foglio 3 del comune di Agnana, indicate nel certificato di destinazione urbanistica succitato come particelle gravate da usi civici, rientrano nel perimetro del Geosito denominato “Dolomiti di Agnana” censito e perimetrato dalla Regione Calabria nel QTRP, approvato con deliberazione n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016;

TENUTO CONTO che, nonostante le ripetute richieste, il Proponente non ha prodotto l’attestazione in merito alla sussistenza di vincoli di uso civico mediante perizia giurata redatta da tecnico abilitato, necessaria ai sensi della Legge n. 1766/1927 e della L.R. n. 18/2007 e che nella nota di riscontro alla nostra richiesta di integrazioni dichiara “Allo stato, per effetto di ritardi e/o inadempienze imputabili alle Amministrazioni comunali competenti, taluni procedimenti risultano tuttora in corso”;

TENUTO CONTO che le richieste di questo ufficio “trasmettere la carta tematica con l’individuazione delle aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale, delle aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento e soprattutto delle aree agricole di pregio per coltura tipica o specializzata o per tecniche tradizionali di coltivazione” ed “elaborato planimetrico dal quale si evince la fascia di rispetto, così come previsto dal D.L. 08.11.2021, n. 199 e s.m.i., per ogni elemento costitutivo il Parco Eolico” sono state parzialmente ottemperate in quanto non sono stati tenuti in considerazione molti elementi sopposti alle tutele del D.Lgs 42/2004 e del QTRP della Reggio Calabria;

RITENUTO, tuttavia, che gli elementi tecnici e paesaggistici-monumentali come di seguito dettagliati forniscono ragioni di carattere prevalente e assorbente che consentono l’espressione del parere definitivo;

VERIFICATO che l’aerogeneratore WTG04 ricade all’interno del perimetro vincolato del corso d’acqua denominato Agnana Calabra sottoposto alle disposizioni dall’art. 142, comma 1 lettera C) del D.Lgs 42/2004;

VERIFICATO inoltre, che la ”Nuova viabilità per una lunghezza complessiva di circa 4,9 km” si inserisce all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte sottoposto alle disposizioni dall’art. 142, comma 1 lettera F) del D.Lgs 42/2004;

VERIFICATO altresì che gli aerogeneratori WTG01 e WTG02, oltre a trovarsi a una distanza di circa 100 metri lineari dal Geosito denominato “Dolomiti di Agnana”, ricadono in particelle enumerate nel Certificato di

Destinazione Urbanistica del Comune di Agnana come gravate da uso civico e, pertanto, sottoposte alle disposizioni dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che la collocazione degli aerogeneratori WTG01 e WTG02 e delle relative opere invasive determinino, oltre che un asservimento funzionale del Geosito, operando un accerchiamento fisico e visivo in aperto contrasto con le tutele del QTRP, anche una manomissione irreversibile degli orizzonti stratigrafici e delle alternanze arenaceo-argillose, portando così alla perdita di una eredità non rinnovabile ed insostituibile che ha impiegato ere a formarsi;

CONSIDERATO che Agnana è storicamente identificata come il principale bacino estrattivo del Mezzogiorno, nota come il “serbatoio” di lignite e antracite del Sud Italia. Tali giacimenti sono stati sfruttati tra il XIX e l’inizio del XX secolo, con importanti ricadute economiche sul territorio. Sotto il profilo geologico, le ligniti di Agnana si rinvengono in alternanze di arenarie e strati argilloso-sabbiosi che testimoniano un antico ambiente lagunare in evoluzione verso il marino profondo. In questo contesto, nel 1855, furono rinvenuti i resti fossili di un Antracoterio (Anthracotherium), oggi custoditi presso il Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli Federico II. La cessazione delle attività estrattive nel primo dopoguerra ha garantito che la parte più cospicua di questo deposito rimanesse preservata. Sotto l’aspetto geomorfologico, la tutela di questo assetto è fondamentale per ricostruire la storia fisica dell’Italia. Tenuto conto che l’Antracoterio ha origine eurasiatica ed è stato ritrovato anche in giacimenti di lignite del Nord-Italia (come l’esemplare di Cadibona), il ritrovamento ad Agnana di questo mammifero terrestre — che non avrebbe potuto attraversare tratti di mare aperto — dimostra l’esistenza di un antico “ponte di terra” che collegava la Calabria alla Sardegna e al resto d’Europa. Questa evidenza scientifica avvalora le tesi geodinamiche secondo cui la Calabria fosse situata di fronte al massiccio sardo-corso prima della sua rotazione (Boccaletti, Guazzone & Manetti, 1974), permettendo così la migrazione di specie terrestri dal continente verso sud (Azzaroli & Guazzone, 1979; Esu & Kotsakis, 1983);

VERIFICATO in virtù di quanto espresso precedentemente, che il territorio di Agnana ospita ancora oggi il complesso sistema minerario, non ancora integralmente esplorato. L’accesso alle gallerie note è dato da quattro bocche di mina e un portale monumentale, ubicati a distanze comprese tra gli 800 e i 1500 metri lineari dall’aerogeneratore più vicino; tale sito, per la sua eccezionale rilevanza, ricade sia nelle fattispecie di tutela di cui all’art. 10, c. 4, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 “i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico”, sia in quelle previste dalla lett. a) del medesimo articolo “cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”;

Destinazione Urbanistica del Comune di Agnana come gravate da uso civico e, pertanto, sottoposte alle disposizioni dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che la collocazione degli aerogeneratori WTG01 e WTG02 e delle relative opere invasive determinino, oltre che un asservimento funzionale del Geosito, operando un accerchiamento fisico e visivo in aperto contrasto con le tutele del QTRP, anche una manomissione irreversibile degli orizzonti stratigrafici e delle alternanze arenaceo-argillose, portando così alla perdita di una eredità non rinnovabile ed insostituibile che ha impiegato ere a formarsi;

CONSIDERATO che Agnana è storicamente identificata come il principale bacino estrattivo del Mezzogiorno, nota come il “serbatoio” di lignite e antracite del Sud Italia. Tali giacimenti sono stati sfruttati tra il XIX e l’inizio del XX secolo, con importanti ricadute economiche sul territorio. Sotto il profilo geologico, le ligniti di Agnana si rinvengono in alternanze di arenarie e strati argilloso-sabbiosi che testimoniano un antico ambiente lagunare in evoluzione verso il marino profondo. In questo contesto, nel 1855, furono rinvenuti i resti fossili di un Antracoterio (Anthracotherium), oggi custoditi presso il Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli Federico II. La cessazione delle attività estrattive nel primo dopoguerra ha garantito che la parte più cospicua di questo deposito rimanesse preservata. Sotto l’aspetto geomorfologico, la tutela di questo assetto è fondamentale per ricostruire la storia fisica dell’Italia. Tenuto conto che l’Antracoterio ha origine eurasiatica ed è stato ritrovato anche in giacimenti di lignite del Nord-Italia (come l’esemplare di Cadibona), il ritrovamento ad Agnana di questo mammifero terrestre — che non avrebbe potuto attraversare tratti di mare aperto — dimostra l’esistenza di un antico “ponte di terra” che collegava la Calabria alla Sardegna e al resto d’Europa. Questa evidenza scientifica avvalora le tesi geodinamiche secondo cui la Calabria fosse situata di fronte al massiccio sardo-corso prima della sua rotazione (Boccaletti, Guazzone & Manetti, 1974), permettendo così la migrazione di specie terrestri dal continente verso sud (Azzaroli & Guazzone, 1979; Esu & Kotsakis, 1983);

VERIFICATO in virtù di quanto espresso precedentemente, che il territorio di Agnana ospita ancora oggi il complesso sistema minerario, non ancora integralmente esplorato. L’accesso alle gallerie note è dato da quattro bocche di mina e un portale monumentale, ubicati a distanze comprese tra gli 800 e i 1500 metri lineari dall’aerogeneratore più vicino; tale sito, per la sua eccezionale rilevanza, ricade sia nelle fattispecie di tutela di cui all’art. 10, c. 4, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 “i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico”, sia in quelle previste dalla lett. a) del medesimo articolo “cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”;

 

Destinazione Urbanistica del Comune di Agnana come gravate da uso civico e, pertanto, sottoposte alle disposizioni dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che la collocazione degli aerogeneratori WTG01 e WTG02 e delle relative opere invasive determinino, oltre che un asservimento funzionale del Geosito, operando un accerchiamento fisico e visivo in aperto contrasto con le tutele del QTRP, anche una manomissione irreversibile degli orizzonti stratigrafici e delle alternanze arenaceo-argillose, portando così alla perdita di una eredità non rinnovabile ed insostituibile che ha impiegato ere a formarsi;

CONSIDERATO che Agnana è storicamente identificata come il principale bacino estrattivo del Mezzogiorno, nota come il “serbatoio” di lignite e antracite del Sud Italia. Tali giacimenti sono stati sfruttati tra il XIX e l’inizio del XX secolo, con importanti ricadute economiche sul territorio. Sotto il profilo geologico, le ligniti di Agnana si rinvengono in alternanze di arenarie e strati argilloso-sabbiosi che testimoniano un antico ambiente lagunare in evoluzione verso il marino profondo. In questo contesto, nel 1855, furono rinvenuti i resti fossili di un Antracoterio (Anthracotherium), oggi custoditi presso il Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli Federico II. La cessazione delle attività estrattive nel primo dopoguerra ha garantito che la parte più cospicua di questo deposito rimanesse preservata. Sotto l’aspetto geomorfologico, la tutela di questo assetto è fondamentale per ricostruire la storia fisica dell’Italia. Tenuto conto che l’Antracoterio ha origine eurasiatica ed è stato ritrovato anche in giacimenti di lignite del Nord-Italia (come l’esemplare di Cadibona), il ritrovamento ad Agnana di questo mammifero terrestre — che non avrebbe potuto attraversare tratti di mare aperto — dimostra l’esistenza di un antico “ponte di terra” che collegava la Calabria alla Sardegna e al resto d’Europa. Questa evidenza scientifica avvalora le tesi geodinamiche secondo cui la Calabria fosse situata di fronte al massiccio sardo-corso prima della sua rotazione (Boccaletti, Guazzone & Manetti, 1974), permettendo così la migrazione di specie terrestri dal continente verso sud (Azzaroli & Guazzone, 1979; Esu & Kotsakis, 1983);

VERIFICATO in virtù di quanto espresso precedentemente, che il territorio di Agnana ospita ancora oggi il complesso sistema minerario, non ancora integralmente esplorato. L’accesso alle gallerie note è dato da quattro bocche di mina e un portale monumentale, ubicati a distanze comprese tra gli 800 e i 1500 metri lineari dall’aerogeneratore più vicino; tale sito, per la sua eccezionale rilevanza, ricade sia nelle fattispecie di tutela di cui all’art. 10, c. 4, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 “i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico”, sia in quelle previste dalla lett. a) del medesimo articolo “cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”;

RITENUTO quindi, che la localizzazione del Parco Eolico esattamente dentro il cono visuale del Belvedere del castello di Gerace determini un’interferenza visiva di notevole impatto esponendo i coni visuali storicizzati a un’alterazione irreversibile. Tale intrusione comprometterebbe l’integrità percettiva e il valore simbolico di un sito d’eccellenza internazionale, pregiudicando tra l’altro anche la candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO. In particolare, verrebbe meno il requisito della Buffer Zone richiesto dalle Operational Guidelines, le quali impongono la salvaguardia del ‘contesto immediato’ e delle ‘vedute importanti’ in quanto attributi funzionali e necessari alla protezione dell’identità stessa del bene;

VALUTATO che l’esame dell’intervento proposto non può prescindere da una visione sistemica del territorio interessato, che non si configura come una semplice sommatoria di vincoli isolati, bensì come un organismo patrimoniale stratificato e indivisibile. La scelta di localizzare un Parco Eolico in questo specifico quadrante geografico tradisce una sottovalutazione della complessità del sito, dove la dimensione geologica (il Geosito Dolomiti di Agnana), quella paleontologica (l’Antrocoterium) e quella monumentale (le Miniere e l’Ex Casa Callà), quella naturalistica (il sistema dei fiumi, del Parco Nazionale d’Aspromonte) e quella spirituale ed antropologica (il Cammino Basiliano e i Coni Visuali) si fondono in un unicum monumentale. L’inserimento di strutture di scala industriale non rappresenterebbe un semplice innesto nel paesaggio, ma una vera e propria frammentazione di un palinsesto storico e culturale che ha attraversato i secoli mantenendo una sua coerenza narrativa. Quello che si configura è un rischio di “decontestualizzazione funzionale”, poiché la presenza degli elementi del Parco Eolico altererebbe irrimediabilmente la percezione dei luoghi, recidendo i legami invisibili ma tangibili tra le diverse testimonianze che compongono l’identità del sito.

In tale contesto, la salvaguardia non deve essere intesa come mera conservazione di un oggetto del passato, ma come la tutela di un bene collettivo irriproducibile. Si tratta di un’eredità complessa che abbiamo il dovere di trasmettere integra alle generazioni future,

VALUTATO inoltre ed infine che la preminente valenza paesaggistica dei suddetti ambiti trova oggi una ulteriore conferma nell’orientamento legislativo recente, con i decreti attuativi e correttivi, D.L. 175/2025 e dal D.Lgs. 178/2025 al D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle Rinnovabili).

Tale impianto normativo, pur se successivo all’avvio del presente procedimento, qualifica come aree non idonee quelle ricomprese in una fascia di rispetto di 3 km da tutti i beni tutelati dal D.Lgs 42/2004, per gli impianti eolici; tale riferimento normativo, ancorché utilizzato in questa sede come solo criterio interpretativo di supporto, corrobora la necessità di salvaguardare i contesti territoriali complessi, come quello in esame

questa Soprintendenza

tutto ciò sopra esposto, in ottemperanza a quanto richiesto e con riferimento esclusivamente agli ambiti di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 146 del del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi e di altri Enti, nonché eventuali problemi connessi alla disciplina urbanistica, e nel rispetto delle altre normative vigenti, con particolare riferimento alla conformità al già citato QTRP della Regione Calabria, approvato con deliberazione n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016, e compresi aspetti ed eventuali limiti legati al P.A.I. della Regione Calabria, esprime parere contrario alla realizzazione dell’intervento in oggetto.

 

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