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sabato, Luglio 27, 2024
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Carcere e gravidanza, vien da vergognarsi…

Amra ha 23 anni ed è di origini rom. A luglio la giovane, era stata arrestata per furto e poi trasferita in cella, nonostante il suo stato avanzato di gravidanza. Le acque si rompono all’improvviso, iniziano le contrazioni e le grida d’aiuto. Gli agenti in servizio allertano il medico, ma quando riesce a raggiungere la cella il parto è già finito. Appare opportuno fare un punto della situazione normativa in tema, per scoprire come siano state previste le misure utili ad evitare che si verifichino vergogne simili.

 Amra ha 23 anni ed è di origini rom, quando è stata arrestata tutti sapevano fosse incinta. La sua residenza era all’interno del campo rom di Castel Romano, una realtà non distante da Pomezia malmessa e poco collegata con il resto del Lazio. A luglio, la giovane, era stata arrestata per furto e poi trasferita in cella, nonostante il suo stato avanzato di gravidanza.

La notte del parto, raccontata dalla stessa Amra a “Repubblica”,  è quasi da brividi. La giovane divide la cella con un’altra ragazza rom, anche lei incinta, che in quella notte concitata è stata fondamentale affinché la piccola bambina venisse al mondo. Le acque si rompono all’improvviso, iniziano le contrazioni e le grida d’aiuto. Gli agenti in servizio allertano il medico, ma quando riesce a raggiungere la cella il parto è già finito.

La ragazza, però, non è l’unica incinta lì a Rebibbia e soprattutto il protocollo per le mamme in carcere che portano avanti una gravidanza è ancora troppo obsoleto. Appare opportuno fare un punto della situazione normativa in tema, per scoprire come siano state previste le misure utili ad evitare che si verifichino vergogne simili e, quindi, la vergogna è ancor più grande, perché nulla è stato fatto.

In questi giorni si legge che tutto è dipeso dalla mancata lettura della e- mail di richiesta, perché il personale addetto era in ferie!

Trattare di maternità e carcere è come sviluppare o meglio tentare di approfondire, un ossimoro, considerata la strutturale incompatibilità tra l’assolvimento della funzione materna ed il contesto penitenziario italiano.

Spesso, la madre reclusa è l’unica responsabile della cura del minore che, di fatto, si trova così a dover “Scontare” una pena senza aver commesso alcun reato. Due sono le alternative ugualmente problematiche che possono prospettarsi. Da un lato, vi è infatti la possibilità che, in alcuni casi consentiti dalla legge, la madre detenuta possa tenere con sé il minore durante l’espiazione della pena o durante la misura cautelare.

Diversamente, potrebbe verificarsi il forzato distacco in ragione della detenzione che provoca la separazione dalla madre reclusa, con una brusca interruzione del legame affettivo di cui l’ordinamento è chiamato a prendersi carico, in primo luogo, in nome dei diritti del minore coinvolto.

Il contesto carcerario rappresenta di per sé un ambito profondamente problematico, al cui interno si assiste a un sistematico tradimento del senso costituzionale della potestà punitiva statuale secondo cui «le pene devono tendere alla rieducazione».

La maternità in carcere vive una dimensione penitenziaria quasi marginale confermata anche dalla limitatezza degli studi sulla criminalità e sulla criminologia femminile che, anche in questo ambito, confinano la condizione femminile alla invisibilità, quasi all’insignificanza per il diritto penale.

In una prospettiva storica, mentre la necessità di una reclusione separata sulla base del sesso è presente fin dal 1600 e la criminalità femminile raccoglie attenzione già nel positivismo giuridico, il tema della condizione detentiva per le madri rappresenta una questione relativamente recente. Solo nella metà dell’Ottocento si pose, per la prima volta, il problema della maternità delle detenute, giungendo alla conclusione per cui non si potesse consentire la presenza di minori in carcere, in particolare dopo i tre anni, dovendosi preferire l’affido alla famiglia di origine o l’orfanotrofio.

Una tappa fondamentale è costituita dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, che colloca al centro del sistema la figura del detenuto. La normativa richiama la necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche, specificamente, dell’assistenza sanitaria per la gravidanza e la maternità, oltre che dell’assistenza pediatrica ai bambini che le donne recluse possono tenere in istituto durante la primissima infanzia.

Proprio nella consapevolezza della problematicità del tema, nel 1986, con la cd. “legge Gozzini”, dal nome del suo promotore, era così stata introdotta una modifica all’ordinamento penitenziario, prevedendo la detenzione domiciliare per la madre di prole in tenera età e garantendo al bambino un’assistenza materna continuativa in ambiente familiare o comunque extracarcerario.

Nel 2001, con la cd. “legge Finocchiaro”, dal nome dell’allora Ministra per le pari opportunità, fu introdotta la possibilità di differire l’esecuzione della pena non pecuniaria per la donna incinta e per la madre di un bambino di età inferiore a un anno, insieme a una serie di altre vicende di ambito sanitario per la persona interessata.

Nel 2011 fu introdotta la possibilità di espiare la prima parte di pena all’esterno del carcere. Con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 2018, la normativa è stata ulteriormente modificata, consentendo alle madri di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni e prevedendo per la cura e l’assistenza dei bambini appositi asili nido.

Ben vengano, quindi, le indagini e chi ha sbagliato paghi e a cominciare dalla testa, perché il pesce puzza sempre dalla testa.

Carlo Maria Muscolo

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