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Il Codacons chiede al prefetto di Catanzaro la sospensione degli autovelox: ecco dove

Il CODACONS, Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del vicepresidente nazionale Francesco di Lieto, espone quanto segue

 

Con sentenza n. 5078/2023, pubblicata lo scorso 17 febbraio 2023, la Suprema Corte ha stigmatizzato l’uso indiscriminato degli autovelox, stabilendo l’illegittimità delle sanzioni comminate con l’utilizzo di apparecchi fissi allorquando siano posizionati su strade con la doppia linea continua. In questi casi si tratta non di una “strada a scorrimento veloce” ma di “strada a doppio senso” ed è necessaria la contestazione immediata da parte degli agenti. Secondo la Cassazione solo sulle strade a scorrimento veloce sono ammessi sistemi di rilevamento automatico, senza la necessità di contestazione immediata. A dire il vero già con sentenza n. 8635/2020 la Cassazione aveva chiarito come la contestazione differita fosse consentita, in deroga al principio della contestazione immediata, sulle strade urbane a scorrimento veloce purché fossero dotate degli elementi indicati dalla legge. Ed infatti l’art. 2, comma 3, lett. d del Codice della Strada stabilisce i requisiti strutturali indefettibili che la strada deve presentare (banchina pavimentata a destra, marciapiede, apposite aree di sosta) per essere sottoposta ad un controllo automatizzato. In assenza dei suddetti requisiti, la contestazione differita è illegittima e la sanzione dev’essere annullata. Come accade con gli autovelox situati sulla SS 106 Ionica alle progressive chilometriche dal Km 174+100 al Km 174+200 nel Comune di Staletti; alle progressive chilometriche dal Km 169+100 al Km 169+500 nel Comune di Montepaone ed al km 194+225 nel Comune di Simeri Crichi. Ove, appunto, gli apparecchi insistono su strada ad una sola carreggiata.

Infatti il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. n. 121/2002, art. 4 può includere solo le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Si chiede, pertanto, a S.E. il Prefetto di garantire il rispetto sostanziale della normativa vigente evitando che l’uso indiscriminato degli autovelox finisca per calpestare i diritti dei Cittadini e, per l’effetto, inibire il funzionamento degli autovelox suindicati, situati nei comuni di Staletti, Montepaone e Simeri Crichi. Grati per quanto si farà.

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