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Il TAR di Reggio Calabria condanna il comune di Siderno

Pubblichiamo la sentenza del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria che si è pronunciato sul ricorso proposto da Locride Ambiente contro il comune di Siderno, il testo integrale, in modo da far giudicare direttamente ai cittadini, diciamo solo che si fanno ordinare dal Tar l’esecuzione delle sentenze con ulteriori spese legali

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
Locride Ambiente Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Renata Sansalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Siderno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ferreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 ter del 17 novembre 2021 del Tribunale di Locri, rep. n. 992/2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siderno; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2022 la società ricorrente ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe con cui il Comune di Siderno, nella qualità di Ente Capofila del Raggruppamento costituito dai Comune di Siderno, Locri, Antonimina, Ciminà, Portigliola, Placanica, San Luca, Samo e Sant’Ilario dello

Ionio, è stato condannato al pagamento della somma di € 816.272,14, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio di raccolta rifiuti reso negli anni 2013-2014-2015.
L’ordinanza, munita di forma esecutiva in data 26 novembre 2021, è stata così notificata al Comune di Siderno in data 18 febbraio 2022 ed è passata in giudicato come attestato dal funzionario giudiziario presso il Tribunale di Locri in data 29 luglio 2022.

Dalla suddetta notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
2. Si è costituito il Comune di Siderno per resistere al ricorso, eccependo:

– l’invalidità del titolo al fine di procedere ad esecuzione forzata per l’intera sorte capitale nei confronti del Comune di Siderno in proprio.
Assume il Comune di Siderno di non essere tenuto a corrispondere l’intero importo di cui all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.p. ma solo la quota di sua spettanza (corrispondente alla sua partecipazione al raggruppamento nella misura del 43%), dovendo la società ricorrente escutere i singoli Comuni raggruppati, tenuti al pagamento delle rispettive quote.

L’importo complessivamente dovuto dal Comune di Siderno sarebbe, pertanto, pari € 555.517,08, oltre al 43% delle spese liquidate e degli accessori di legge.

Rappresenta, altresì, il Comune di avere proposto opposizione al precetto notificato dalla società per il pagamento delle somme di cui all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Locri.
non spettanza dell’intera somma di cui all’ordinanza ottemperanda stante la notifica di pignoramenti presso il Comune di Siderno, presunto debitore di Locride Ambiente per crediti vantati da terzi nei confronti di quest’ultima. L’amministrazione rappresenta, inoltre:

– di aver formulato una proposta transattiva alla Locride Ambiente, impegnandosi a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 350.000,00 con espressa rinuncia della società agli interessi moratori;
– tale proposta transattiva non è stata accettata dalla società ricorrente che ha prospettato la possibilità di pervenire ad un diverso accordo che preveda il pagamento immediato di € 354.00,00 ed il pagamento dilazionato delle restanti somme;

– con delibera n. 598 del 22 giugno 2022, il Comune ha riconosciuto e liquidato in favore della Locride Ambiente l’importo di € 354.000,00 provvedendo, nel contempo: a) all’accantonamento su tale somma, della maggior somma di € 417.411,99, ai sensi dell’art. 546, comma 1, c.p.c., in favore dei creditori esecutanti per mezzo di pignoramenti notificati al Comune di Siderno, nella qualità di terzo debitore e al tesoriere dell’Ente nella qualità di terzo pignorato; b) alla liquidazione dell’importo complessivo € 2.336,02 e di € 1.264,79 in esecuzione del decreto di assegnazione n. 141/2022 emesso in favore del creditore esecutante e nei confronti di Locride Ambiente Spa, notificato al Comune di Siderno in qualità di debitore esecutato ed al tesoriere dell’Ente quale terzo pignorato;

– alle somme già accantonate deve, inoltre, aggiungersi l’ulteriore somma di € 76.000,68 derivante da atti di pignoramento presso terzi notificati in data successiva all’adozione della delibera n. 598 del 22 giugno 2022.
Alla luce di quanto rappresentato, la difesa dell’amministrazione comunale chiede che le somme effettivamente spettanti alla Locride Ambiente s.p.a. siano

  1. 00402/2022 REG.RIC.

quantificate tenendo conto dell’importo complessivo delle somme accantonate a seguito delle azioni esecutive promosse dai creditori della società nei confronti del Comune di Siderno, nella qualità di terzo debitore, e del tesoriere dell’Ente, nella qualità di terzo pignorato (atti di pignoramento presso terzi di cui agli allegati 12 e 14).

  1. Con memoria depositata il 3 febbraio 2023 la società ricorrente ha eccepito la pretestuosità delle eccezioni sollevate dal Comune resistente, osservando come il giudizio di ottemperanza proposto abbia ad oggetto il giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 17 novembre 2021 con cui il Tribunale di Locri ha condannato il Comune di Siderno, nella qualità di Ente capofila del raggruppamento costituito tra i Comuni di Siderno, Locri, Antonimina, Ciminà, Portigliola, Placanica, San Luca, Samo e Sant’Ilario dello Ionio, al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 816.272,14, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e rimborso delle spese legali. L’ordinanza è passata in giudicato e, peraltro, nell’ambito del giudizio di opposizione al precetto, il Tribunale di Locri, ha respinto la richiesta del Comune opponente di chiamata in causa dei Comuni facenti parte del raggruppamento in quanto il Comune di Siderno non è stato condannato in proprio ma quale Ente capofila del Raggruppamento e ciò è quanto stabilito dal titolo, essendo, conseguentemente precluso al giudice dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione a precetto, nella fase successiva, modificare in alcun modo il contenuto del titolo nella fase esecutiva o preesecutiva introdotta con il precetto.

In ordine all’accantonamento delle somme a seguito della notifica degli atti di pignoramento presso terzi da parte dei creditori della Locride Ambiente, la società ricorrente contesta che tali somme non possono essere oggetto di “compensazione” in quanto prive del carattere della certezza, non essendo documentata l’effettiva e definitiva assegnazione delle stesse.

  1. All’esito della camera di consiglio dell’8 marzo 2023, con ordinanza n. 247 del
  2. 00402/2022 REG.RIC.

16 marzo 2023 la Sezione ha ordinato al Comune di Siderno di depositare:
– documentati chiarimenti relativi agli atti di pignoramento presso terzi prodotti in giudizio, con specifico riferimento alla loro effettiva iscrizione a ruolo, allo stato dei relativi giudizi (con indicazione anche delle udienze già fissate e dell’esito delle stesse), ad eventuali ordinanze di assegnazione somme adottate dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di tali giudizi e agli eventuali mandati di pagamento emessi nei confronti dei creditori procedenti;
– apposite schede riepilogative in cui siano riportati tutti i dati riguardanti i singoli giudizi di pignoramento presso terzi in relazione ai quali sia stato disposto l’accantonamento delle somme con delibera 598 del 22 giugno 2022 o con provvedimento successivamente adottato;
– copia di ciascuno dei provvedimenti (quali ordinanze di assegnazione somme, delibere di liquidazione e mandati di pagamento in favore dei creditori pignoranti) adottati in relazione a ciascuno dei suddetti giudizi.
5. Entro i termini assegnati il Comune ha adempiuto all’ordine istruttorio.
6. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
7.1. Deve essere innanzitutto disatteso il rilievo secondo cui il titolo portato in ottemperanza non consentirebbe di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti del Comune di Siderno, nella sua qualità di capofila del raggruppamento, per l’intero importo ivi liquidato.
Il Tribunale di Locri, infatti, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., ha inequivocabilmente condannato il Comune di Siderno, in qualità di Ente Capofila del Raggruppamento di Comuni di Siderno, Locri, Antonimina, Ciminà, Portigliola, Placanica, San Luca, Samo e Sant’Ilario dello Ionio, al pagamento in favore della società Locride Ambiente S.p.A. della somma di € 816.272,14, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture indicate in parte motiva al § 5.4. fino al saldo effettivo, nonché della somma di € 3.762,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L’ordinanza di che trattasi, notificata in forma esecutiva in data 18 febbraio 2022, è passata in giudicato come attestato dal funzionario giudiziario presso il Tribunale di Locri in data 29 luglio 2022, non potendo, pertanto, modificarsene il contenuto, così come peraltro sottolineato dal Tribunale di Locri con l’ordinanza del 5 gennaio 2023 con cui è stata rigettata l’istanza, proposta dal Comune di Siderno in sede di opposizione al precetto, di chiamata in giudizio dei singoli Comuni facenti parte del raggruppamento, comportando tale chiamata un problema di inammissibilità dell’integrazione del contraddittorio, atteso che verrebbe modificata la legittimazione passiva stabilita nel titolo esecutivo definitivo, legittimazione riconosciuta solo al Comune di Siderno nella qualità di capofila.

Del resto, “allorché il giudizio di ottemperanza venga azionato al fine di conseguire l’esecuzione – o l’integrale esecuzione – di sentenze (o di provvedimenti a questo fine equiparati) del giudice ordinario, il giudice amministrativo non è legittimato a svolgere alcuna interpretazione della decisione ottemperanda che vada al di là di quanto emerge dal tenore letterale e dal combinato disposto fra motivazione e dispositivo. Quando si tratta di eseguire il giudicato civile ‘la polisemicità del giudizio e dell’azione di ottemperanza si riduce, e residua uno spazio marginale per la pronuncia del giudice dell’ottemperanza’ (C.G.A.R.S., n. 623/2021). […] infatti, il dictum giudiziale è esaustivo, non necessitando di ulteriore integrazione (e quindi dell’utilizzo dello strumento sostitutivo tipico del giudizio di ottemperanza), sicché il giudice (dell’ottemperanza) pone in essere una mera attività esecutiva (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 1973)” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8409 del 30 settembre 2022).

7.2. Dalla produzione documentale versata in atti in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 247 del 16 marzo 2023, emerge, invece, la parziale fondatezza dell’ulteriore rilievo secondo cui parte delle somme dovute in forza del titolo della cui ottemperanza si tratta risulta già aggredita dai terzi creditori della Locride Ambiente s.p.a.
Il Comune di Siderno ha, invero, versato in atti, la documentazione comprovante i pagamenti effettuati nei confronti dei creditori della Locride Ambiente s.p.a. (atti di pignoramento presso terzi, ordinanze di assegnazione delle somme, mandati di pagamento) per un importo complessivo pari ad € 149.090,12.

Ha, altresì, versato in atti tre ordinanze di assegnazione somme, per le quali non sono state emesse le determinazioni di liquidazione, per importi pari, rispettivamente, ad € 812,562 oltre IVA, CPA e spese generali e interessi successivamente maturati (creditore procedente avv. Teresa Sorrenti), € 1.968,16 oltre IVA, CPA e spese generali e interessi successivamente maturati (creditore procedente avv. Teresa Sorrenti) ed € 703,41 oltre IVA, CPA e spese generali e interessi successivamente maturati (creditore procedente avv. Amalia Morabito).

Ha, inoltre, depositato in giudizio tre atti di pignoramento presso terzi per i quali non è ancora stata resa la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., perimporti rispettivamente pari ad € 3.714,24 (creditore procedente Andrea Monfioj), € 43.253,82 (creditore procedente Filcams CGIL Calabria) ed € 25.710,27 (creditore procedente Acquarius s.r.l.s.).

Sebbene, invece, indicato nella relazione di chiarimenti redatta dal segretario generale, dott.ssa Antonia Criaco, non risulta versato in atti l’ulteriore atto di pignoramento presso terzi proposto da Piana Palmi Multisercive s.p.a. per l’importo complessivo di € 49.328,33.

7.3. Dalle somme liquidate con il titolo esecutivo in epigrafe (pari a complessivi € 816.272,14, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e rimborso delle spese legali) devono essere, pertanto, detratte le somme per le quali sono stati già emessi i relativi mandati di pagamento in favore dei terzi creditori della Locride Ambiente s.p.a. in esecuzione delle corrispondenti ordinanze di assegnazione somme emesse dal giudice dell’esecuzione, per un ammontare complessivo pari a € 149.090,12. Devono essere, altresì, detratte le ulteriori somme delle quali il giudice dell’esecuzione ha ordinato l’assegnazione (v. allegati alla nota del Segretario Generale, nn. 5, 5-1 e 5-1) pur non essendo ancora stati emessi i relativi mandati di pagamento né le determinazioni di liquidazione.
Restano, infine, accantonate, in attesa della definizione delle relative procedure esecutive allo stato pendenti, le ulteriori somme pignorate con gli atti pignoramento presso terzi versati in giudizio dall’amministrazione comunale in data 15 maggio 2022 (v. allegati alla nota del Segretario Generale, nn. 3, 3-1 e 4-1)

7.4. Deve conseguentemente essere ordinato al Comune di Siderno di dare completa esecuzione all’ordinanza in epigrafe indicata, nei termini sopra rappresentati, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissarioad acta il Segretario Generale del Comune di Roccella, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.

È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
L’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta)per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.

Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

  1. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto e deve, per l’effetto, ordinarsi, al Comune di Siderno, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati nei precedenti §§ 7.2. e 7.3.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte, nella misura indicata in dispositivo, in favore dell’avvocato Renata Sansalone che ha reso le dichiarazioni di rito.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
– ordina al Comune di Siderno in persona del Sindaco pro tempore, di eseguire il giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 17 novembre 2021 dal Tribunale di Locri, rep. n. 992 del 22 novembre 2021, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

– nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Roccella, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;

– condanna il Comune di Siderno, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Renata Sansalone;

– manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Siderno ed al Segretario Comunale di Roccella;
– delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE Caterina Criscenti

 

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