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sabato, Luglio 27, 2024
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Obbligatorietà del vaccino, tra bugie e ignoranza

Tanto si discute in questi giorni in tema di obbligatorietà del vaccino, a fronte delle dichiarazioni del Governo che indicano tale possibilità, tra le misure pensate per fronteggiare il rischio ripresa dell’epidemia. Tra le bugie che circolano sul vaccino è quella di sostenere che i suoi possibili effetti negativi si manifesterebbero a distanza di molto tempo. La storia dei vaccini insegna che i possibili effetti collaterali si manifestano, quando occorrono, nell’arco di qualche settimana dalla inoculazione, mai di anni, non si capisce quindi sulla base di quale argomento biologico qualcuno possa supporre qualcosa di diverso.

Tanto si discute in questi giorni in tema di obbligatorietà del vaccino, a fronte delle dichiarazioni del Governo che indicano tale possibilità, tra le misure pensate per fronteggiare il rischio ripresa dell’epidemia.

E tante bugie e tanta ignoranza segnano gli interventi nel dibattito, a volte aspro, che si è aperto.

Ed allora è opportuna chiarezza e ricordare a tutti che l’obbligatorietà di un vaccino, non è certo una novità, se si considera che il primo obbligo vaccinale fu introdotto nel nostro Paese all’indomani dell’unità d’Italia, nel 1888, per arginare la diffusione del vaiolo.

L’obbligo fu poi abolito nel 1981, dopo che nel 1979 l’ Oms aveva dichiarato la completa eradicazione in tutto il mondo della malattia. Successivamente divennero obbligatorie le vaccinazioni contro la difterite (1939), la poliomielite (1966), il tetano (1968) e l’epatite B (1991).

A seguito della legge numero 119 del 31 luglio 2017, sono state rese obbligatorie altre sei vaccinazioni, oltre alle quattro già in vigore (difterite, tetano, poliomielite ed epatite B), quelle per morbillo, parotite e rosolia, pertosse, Haemophilus tipo b e varicella.

La stessa legge prevede, inoltre, quattro vaccinazioni fortemente raccomandate, ma non obbligatorie, ad offerta attiva e gratuita da parte di Regioni e Province autonome: l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-pneumococcica e l’anti-rotavirus.

Questo è il quadro normativo e questo consente di dare una prima forte risposta alle obiezioni che si leggono in merito alla possibilità, normativa, di rendere obbligatorio il ricorso al vaccino, che rappresenta l’unica possibilità per debellare alcune malattie infettive.

E diventa molto importante ricordare la sentenza della Corte Costituzionale numero 119 del 2017, a seguito di un ricorso della Regione Veneto, contro l’obbligo vaccinale per i minori fino ai 16 anni di età.

La regione Veneto sosteneva, tra i vari argomenti, che una campagna di sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini avrebbe ottenuto risultati migliori che la coercizione.

Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni, attestata dalle istituzioni a ciò deputate (Organizzazione mondiale della sanità; Istituto superiore di sanità) e da una lunga serie di piani nazionali vaccinali, ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con una legge del 2007 che aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato solo sulla persuasione.

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate.

Secondo i giudici costituzionali, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.

Questa scelta non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

La Corte ha considerato tra l’altro che tutte le vaccinazioni rese obbligatorie erano già previste e raccomandate nei piani nazionali di vaccinazione e finanziate dallo Stato nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea).

Inoltre, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà si giustifica alla luce del contesto attuale, caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

È stato altresì considerato che la legge di conversione ha modificato il decreto legge riducendo sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall’incontro tra le famiglie e le autorità sanitarie allo scopo di favorire un’adesione consapevole e informata al programma vaccinale.

Parole che sembrano scritte per ribadire la piena legittimità di una misura che imponga l’introduzione dell’obbligo vaccinale anche per il Sars-CoV-2.

L’esempio che stiamo vivendo in questi mesi con la rapidissima diffusione della delta e le prime preoccupanti segnalazioni di altre, come la lambda, ne sono la controprova.

Per questo l’obbligatorietà, una volta ottenute le approvazioni finali degli enti regolatori Fda e Ema, è la soluzione, forse l’unica, che può garantire una duratura via d’uscita dalla pandemia e che possa mettere al riparo il Paese dal pericolo di nuove ondate che avrebbero drammatiche ripercussioni di salute e economiche.

Bugia è il sostenere che i possibili effetti negativi del vaccino si manifesterebbero a distanza di molto tempo.

La storia dei vaccini insegna che i possibili effetti collaterali si manifestano, quando occorrono, nell’arco di qualche settimana dalla inoculazione, mai di anni, non si capisce quindi sulla base di quale argomento biologico qualcuno possa supporre qualcosa di diverso per quelli attualmente in uso contro il Coronavirus.

Ignoranza è non sapere che l’ipotesi, poi, di un terzo richiamo non è certo una novità, anche le vaccinazioni per il tetano e l’epatite B, che come già ricordato sono obbligatorie da anni, prevedono un ciclo di tre somministrazioni.

Naturalmente, una volta adottato l’obbligo vaccinale resterebbero aperti altri importanti problemi per sconfiggere la pandemia: la diffusione della vaccinazione nelle aree più povere del mondo, l’adozione di misure uniformi di sorveglianza, prevenzione e controllo a livello europeo e non solo (l’Oms in questo senso dopo i tanti errori commessi potrebbe riacquisire un ruolo importante), la necessità di dover eventualmente implementare campagne con successivi richiami (così come si fa, ad esempio, con l’influenza stagionale o per altre malattie infettive), mentre restano ancora scarse le armi terapeutiche contro la malattia, una volta che si è manifestata in forma conclamata.

Carlo Maria Muscolo

 

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