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sabato, Luglio 27, 2024
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Reggio Calabria: Bombardieri non è più procuratore di Reggio Calabria!

Nella provincia di Reggio Calabria è stato annullato, dopo ben 4 anni, il conferimento dell’incarico di procuratore a Bombardieri. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio e ha accolto il ricorso di Seccia. In conclusione, il “giudizio comparativo” è da riformulare.

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar del Lazio e annulla la nomina di Giovanni Bombardieri al vertice della Procura di Reggio Calabria. I giudici accolgono, così, il ricordo di Domenico Angelo Raffaele Seccia, magistrato ordinario alla VII valutazione di professionalità, e rimettono in gioco la scelta del Csm a quasi quattro anni di distanza. Secondo Seccia, le scelte del Consiglio superiore della magistratura avrebbero, all’epoca, sottovalutato le sue esperienze di funzioni direttive inquirenti e i relativi risultati nella repressione del fenomeno di criminalità organizzata, in particolare la cosiddetta “mafia garganica” nella comparazione «rispetto al controinteressato in ragione dell’esperienza vantata da quest’ultimo al diverso fenomeno criminale della ‘ndrangheta. Seccia mette in dubbio anche il giudizio di prevalenza espresso nei confronti del dottor Bombardieri per i profili delle capacità organizzativa, relazionale e informatica. Secondo il Consiglio di Stato, la delibera per la nomina di Bombardieri è carente per non aver minimamente considerato l’esperienza del dottor Seccia nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dal codice di procedura penale, cioè quelli che riguardano i reati connessi all’associazione mafiosa. A questa carenza, si aggiunge l’ingiustificata e illogica prevalenza attribuita al dottor Bombardieri per la maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista. La sua collocazione geografica nel distretto di Reggio Calabria non vale infatti a giustificare sul piano normativo e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria una preferenza sul piano attitudinale di un aspirante magistrato rispetto agli altri. «Il Csm dovrà riformulare il giudizio comparativo». La delibera, inoltre, trascura le “esperienze direttive” di Seccia, di cui Bombardieri sarebbe “privo” per avere svolto solo funzioni semidirettive e ,conseguentemente, ottenuto i risultati dal primo. Altra “carenza motivazionale” riguarda la comparazione relativa alle capacità relazionali, organizzative e informatiche, sulle quali, come dedotto nel secondo motivo d’appello, la preferenza al dottor Bombardieri è espressa in maniera lampante. Per questi motivi l’appello viene accolto e va annullato il conferimento dell’incarico direttivo in contestazione nel presente giudizio. In esecuzione della presente sentenza il Consiglio superiore della magistratura dovrà pertanto riformulare il giudizio comparativo in conformità a quanto accertato nel presente giudizio.

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